Richiesta preliminare per le imprese: il nuovo obbligo GSE del Conto Termico 3.0
Iscriviti alla Newsletter di my-pratiche.it!
Solo le informazioni essenziali per rimanere sempre allineati alle normative, alle agevolazioni e alle migliori pratiche del settore.
Se la tua impresa vuole accedere al Conto Termico 3.0, prima ancora di iniziare i lavori devi passare da un adempimento nuovo: la richiesta preliminare di accesso agli incentivi prevista dall'Articolo 25, comma 3 del D.M. 7 agosto 2025.
Se la tua impresa vuole accedere al Conto Termico 3.0, prima ancora di iniziare i lavori devi passare da un adempimento nuovo: la richiesta preliminare di accesso agli incentivi, prevista dall'Articolo 25, comma 3 del D.M. 7 agosto 2025. Non è una domanda di incentivo, non riserva soldi e non garantisce nulla — è una comunicazione al GSE che dichiara la tua intenzione di accedere al meccanismo, prima che il cantiere parta. Riguarda solo le imprese: i privati non devono farla.
Richiesta preliminare vs domanda di incentivo: qual è la differenza
Il punto che genera più confusione tra le imprese è capire cosa sia davvero questa comunicazione, ed è più facile capirlo per contrasto con il passo successivo della procedura.
La richiesta preliminare:
si invia prima dell'avvio dei lavori
non riserva alcuna risorsa economica
non determina l'importo del rimborso
è obbligatoria solo per le imprese (i privati non la presentano)
La domanda di incentivo (il passo successivo):
si invia dopo la conclusione dei lavori
è la vera richiesta di erogazione del rimborso
determina l'importo effettivo riconosciuto
è obbligatoria sia per le imprese sia per i privati
In pratica, la richiesta preliminare è un passaggio di verifica preventiva: serve al GSE per controllare che l'intervento programmato rientri tra quelli incentivabili, e serve all'impresa per formalizzare la propria intenzione prima di spendere un euro in lavori.
Un obbligo che non sembra tale (ma lo è)
Uno degli aspetti che genera più equivoci è proprio la forma di questa comunicazione. Sulla carta, la richiesta preliminare ha l'aspetto di un avviso preventivo al GSE, qualcosa che potrebbe sembrare facoltativo o puramente informativo. Non è così: è un requisito obbligatorio per accedere agli incentivi, non un'opzione lasciata alla discrezione dell'impresa. Chi tratta questo passaggio come un dettaglio amministrativo secondario rischia di scoprire solo in un secondo momento — quando ormai i lavori sono già stati avviati — di non avere più i requisiti per accedere al Conto Termico.
Il contesto in cui nasce questo obbligo aiuta a capirne la logica. Con il Conto Termico 3.0 il legislatore ha ampliato in modo significativo il numero di interventi incentivabili per l'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo, però, ha introdotto una capienza limitata per le imprese, cioè un tetto alle risorse effettivamente disponibili per questa categoria di beneficiari. È proprio per gestire questo equilibrio tra maggiori opportunità e risorse limitate che il legislatore ha voluto un meccanismo di verifica anticipata: prima che un'impresa si impegni economicamente in un intervento, il GSE deve poter controllare che rientri tra quelli ammissibili.
Chi deve occuparsene, in pratica
La richiesta preliminare riguarda esclusivamente le imprese: un soggetto privato che accede al Conto Termico 3.0 per la propria abitazione non deve presentarla in nessun caso. Per le imprese, invece, l'invio avviene attraverso il portale dedicato del GSE, ed è un passaggio che tipicamente viene gestito dallo stesso ufficio tecnico o amministrativo che segue l'intera pratica di accesso all'incentivo — non un adempimento isolato, ma il primo anello di una catena che porterà, solo mesi dopo, alla vera e propria richiesta di erogazione del rimborso.
Il percorso operativo, passo dopo passo
Ecco la sequenza che un'impresa deve seguire per non incorrere in errori:
Prima di avviare qualsiasi lavoro, l'impresa invia la richiesta preliminare tramite il portale GSE.
Il GSE restituisce una presa d'atto, in un tempo indicativo di circa 60 giorni (lo stesso ordine di grandezza previsto anche per la valutazione della domanda di incentivo finale).
Solo dopo aver ricevuto la presa d'atto l'impresa può avviare il cantiere e realizzare l'intervento.
A lavori conclusi, si presenta finalmente la domanda di accesso diretto all'incentivo — quella che determina davvero l'importo del rimborso.
Il dettaglio da non sottovalutare: avviare i lavori prima di ricevere la presa d'atto del GSE espone l'impresa al rischio concreto di perdere l'accesso all'incentivo.
Tre situazioni pratiche in cui le imprese sbagliano
- Cambiare tipo di intervento a metà pratica. Capita che un'impresa presenti la richiesta preliminare per un intervento (es. III.B) e in seguito decida di realizzarne uno diverso (es. III.C). In questo caso non si corregge la pratica esistente: va annullata la richiesta preliminare originaria e ne va presentata una nuova, coerente con il nuovo intervento. Se però i lavori sono già partiti nel frattempo, la pratica perde l'ammissibilità all'incentivo — motivo per cui la tipologia di intervento va decisa con certezza prima di muovere qualsiasi cantiere.
- Compilare male il campo "Finanziamenti pubblici". Nella sezione "Dati Progetto" della richiesta preliminare compare la domanda "Sono previsti finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto?". Il riferimento è a finanziamenti pubblici ulteriori e distinti dal Conto Termico stesso: se il Conto Termico è l'unico sostegno richiesto, la risposta corretta è "NO".
- Pensare che la richiesta preliminare valga come garanzia. Non è così, ed è bene saperlo prima di pianificare investimenti o tempistiche di cantiere sulla base di questa sola comunicazione. Nello specifico, l'invio della richiesta preliminare:
non garantisce l'accesso all'incentivo;
non determina l'importo che verrà riconosciuto;
non costituisce una prenotazione delle risorse disponibili;
non sostituisce la successiva domanda di incentivo.
L'importo effettivo del Conto Termico viene calcolato solo con la domanda di incentivo finale, mai in fase preliminare.
Domande frequenti
La richiesta preliminare è obbligatoria per tutti?
No, riguarda esclusivamente le imprese. I soggetti privati non devono presentarla.
Posso iniziare i lavori subito dopo aver inviato la richiesta preliminare?
No. È necessario attendere la presa d'atto da parte del GSE, che richiede indicativamente circa 60 giorni, prima di avviare i lavori.
Se cambio idea sul tipo di intervento, cosa devo fare?
Devi annullare la richiesta preliminare già presentata e inviarne una nuova per il nuovo intervento, prima di iniziare i lavori: se i lavori sono già partiti nel frattempo, la pratica perde l'ammissibilità.
Cosa devo scrivere alla domanda sui finanziamenti pubblici?
Se il Conto Termico è l'unico incentivo richiesto per il progetto, va indicato "NO", perché la domanda si riferisce a finanziamenti pubblici ulteriori e diversi dal Conto Termico.
L'importo dell'incentivo viene stabilito con la richiesta preliminare?
No. L'importo effettivo viene determinato solo con la successiva domanda di incentivo, non con la comunicazione preliminare.
Perché il legislatore ha introdotto questo obbligo solo per le imprese?
Perché il Conto Termico 3.0 ha ampliato gli interventi incentivabili ma ha introdotto anche una capienza limitata per le imprese: la richiesta preliminare permette al GSE di verificare in anticipo l'ammissibilità dell'intervento, in un contesto di risorse non illimitate per questa categoria di beneficiari.
La richiesta preliminare è davvero obbligatoria, anche se sembra solo una comunicazione?
Sì. Nonostante la forma di comunicazione preventiva al GSE, si tratta di un requisito obbligatorio per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0, non di un passaggio
Gestisci una pratica Conto Termico 3.0 per la tua impresa? Scopri come funziona il servizio My-Pratiche o contattaci per un supporto diretto sulla richiesta preliminare e sulla domanda di incentivo.
Per la gestione delle tue pratiche personali o per quelle dei tuoi clienti, affidati a noi!
My-Pratiche è il partner ideale per la gestione completa delle pratiche di Conto Termico ed Enea della tua clientela per l’accesso agli sconti fiscali previsti dal bonus casa ed ecobonus, sollevandoti da qualsiasi incombenza burocratica.
per maggiori informzaioni scrivi a:
info@my-pratiche.it
forse potrebbe interessarti anche...
01 Ottobre 2026
Se la tua impresa vuole accedere al Conto Termico 3.0, prima ancora di iniziare i lavori devi passare da un adempimento nuovo: la richiesta preliminare di accesso agli incentivi prevista dall'Articolo 25, comma 3 del D.M. 7 agosto 2025.
24 Settembre 2026
Domande? Scrivici per una consulenza personalizzata