Novità Conto Termico 3.0
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Le novità principali introdotte dal Conto Termico 3.0
Dopo l’approvazione ottenuta nella Conferenza Unificata del 5 agosto 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato l’adozione del decreto che aggiorna le regole operative del Conto Termico: inizia l’era del Conto Termico 3.0, la nuova disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Rispetto al Conto termico 2.0, sono state introdotte alcune novità. Il Conto Termico 3.0 rende più agevole l’accesso al meccanismo, ampliando la platea dei beneficiari, la tipologia di interventi agevolabili, nonché le spese ammissibili.
Quali sono le novità del Conto Termico 3.0
- accesso all’incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo;
- equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche;
- estensione anche agli edifici non residenziali privati degli interventi di efficienza energetica, ad oggi ammessi solo per gli edifici della PA;
- incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche;
- incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on;
- innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale;
- per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all’interno del medesimo comune e nell’ambito di un “progetto integrato”;
- ampliamento delle spese ammissibili: non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- revisione dei massimali di spesa specifici e assoluti per tenere conto dell’evoluzione dei prezzi di mercato.
Da quando sarà operativo il Conto termico 3.0
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
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