Conto Termico 3.0 Soggetti e Edifici Ammessi
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Chi può beneficiare del Conto Termico 3.0? Quali categorie di soggetti possono chiedere il contributo? Quali strutture possono essere interessate dagli interventi?
Il Conto Termico 3.0 rappresenta una nuova opportunità per gli interventi di efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’accesso agli incentivi è regolato da criteri precisi che distinguono tra soggetti pubblici, soggetti privati, imprese ed enti del Terzo Settore, con ulteriori possibilità di partecipazione per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari dell’agevolazioni e quali edifici possono accedere al meccanismo.
Ricordiamo che il decreto che disciplina il Conto termico 3.0 è stato già approvato dal MASE; il GSE, responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Quali interventi copre il Conto Termico 3.0
Il meccanismo di incentivazione si rivolge a una platea molto ampia di beneficiari, ma con regole diverse a seconda della tipologia di intervento e specifiche indicazioni sulla tipologia di edificio oggetto dell’intervento. La normativa, infatti, distingue due ambiti principali:
Titolo II, che riguarda gli interventi destinati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici.
n questo caso, l’accesso agli incentivi è riservato principalmente alle Pubbliche Amministrazioni, a specifiche realtà del settore terziario e agli enti del Terzo Settore.
Titolo III, che si concentra sugli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Qui il campo dei beneficiari si amplia, includendo non solo le Pubbliche Amministrazioni e gli enti del Terzo Settore, ma anche soggetti privati come persone fisiche, condomini e imprese.
Beneficiari ammessi – Titolo II (Incremento dell’efficienza energetica negli edifici)
Rientrano tra i soggetti che possono accedere agli incentivi:
le pubbliche amministrazioni, comprese scuole, ospedali, piccoli comuni, cooperative sociali senza scopo di lucro ed enti del Terzo Settore assimilati;
i soggetti privati per gli interventi su edifici appartenenti all’ambito terziario appartenenti esclusivamente alle seguenti categorie catastali: A/10, gruppo B, gruppo C (esclusi C/6 e C/7), gruppo D (escluso D/9), gruppo E (esclusi E/2, E/4 ed E/6);
gli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017.
Beneficiari ammessi – Titolo III (Produzione di energia termica da fonti rinnovabili)
- le pubbliche amministrazioni;
- i soggetti privati per interventi su edifici appartenenti all’ambito terziario e per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito residenziale, tra cui persone fisiche, condomini, imprese (PMI e grandi aziende), proprietari o inquilini di edifici esistenti;
- gli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017.
- Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo – oltre alla sostituzione – anche l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
Quali edifici nella disponibilità dei soggetti privati rientrano all’interno del Conto termico 3.0
L’accesso agli incentivi previsti per i privati dal Conto termico 3.0 non dipende solo dal tipo di intervento, ma anche dalla destinazione d’uso dell’edificio. Non tutti gli immobili, infatti, sono ammessi.
Sono ammessi all’incentivo gli edifici esistenti, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F).
I soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.
Sono ammissibili gli interventi solo se realizzati su edifici o unità immobiliari esistenti e dotati di impianto di climatizzazione invernale.
Nel caso di più edifici o unità immobiliari, gli stessi devono essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste agli allegati I e II al decreto.
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