Conto termico 3.0 per i privati: gli interventi ammessi in ambito terziario

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Incentivi estesi a interventi su edifici in ambito terziario; in uffici e studi privati, magazzini, negozi, alberghi, opifici, capannoni

Il Conto Termico 3.0 – il nuovo meccanismo di incentivazione per l’efficientamento energetico e le rinnovabili – allarga il perimetro dei soggetti e degli edifici ammessi agli interventi ammettendo anche per gli edifici appartenenti all’ambito terziario.

 

Conto termico 3.0 privati in ambito non residenziale: soggetti ammessi


Prima di entrare nel merito dell’articolo, è utile chiarire alcuni concetti fondamentali e per farlo, facciamo riferimento all’articolo 2 della bozza di decreto, che nelle lettere b) ed s) introduce propone alcune “definizioni-chiave”; queste precisazioni sono indispensabili per comprendere l’ambito di applicazione delle misure e i soggetti coinvolti.

 

Il Conto termico 3.0 estende i contributi per gli interventi di efficienza energetica, fino ad oggi riservati agli edifici della PA, anche: ai soggetti privati (tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche); per gli interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6).


Quali sono gli edifici appartenenti all’ambito terziario ammessi al Conto termico 3.0?
Rientrano nell’ambito terziario, gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale: 

 

A/10 (uffici e studi privati) solo se inseriti in edifici di ambito terziario;


Gruppo B;
B/1 – collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
B/2 – case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
B/3 – prigioni e riformatori;
B/4 – uffici pubblici;
B/5 – scuole e laboratori scientifici;
B/6 – biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
B/7 – cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;


Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
C/1 – negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
C/2 – magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
C/3 – laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
C/4 – fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;

 

Gruppo D ad esclusione di D9 (edifici galleggianti);

D/1 – opifici;
D/2 – alberghi e pensioni;
D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
D/4 – case di cura ed ospedali;
D/4 – case di cura ed ospedali;
D/5 – istituti di credito, cambio ed assicurazione;
D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi;
D/7 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/8 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;

 

gruppo E ad esclusione di E2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E4 (recinti esigenze pubbliche), E6 (fari, semafori e torri pubblici);

E/1 – stazioni di trasporto;
E/3 – fabbricati esigenze pubbliche;
E/5 – fortificazioni e loro dipendenze;
E/7 – fabbricati per culto pubblico;
E/8 – costruzioni nei cimiteri;
E/9 – altri edifici a destinazione particolare.


Gli interventi ammessi in ambito terziario a differenza dei soggetti privati per gli interventi su edifici in ambito residenziale, possono accedere ad entrambe le tipologie di intervento previste dal Conto termico 3.0:

 

interventi di incremento dell’efficienza energetica:

incentivabili su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione (Titolo II);


interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza: applicabili anch’essi a edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione (Titolo III).


Più nel dettaglio, sono ammessi i seguenti interventi:

 

Titolo II – articolo 5 – interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici;

 

  • isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;

 

  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

 

  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

 

  • trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;

 

  • sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

 

  • installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;

 

  • installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

 

  • installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;


Titolo III – articolo 8 – interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;

 

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

 

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

 

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

 

  • installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

 

  • sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

 

  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

 

  • sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
pubblicato il 25 Settembre 2025 | Conto Termico
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