Come si compila la relazione Legge 10, struttura e contenuti obbligatori
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La relazione tecnica ex Legge 10 è un documento articolato, che segue schemi precisi stabiliti dalla normativa. Capire come è strutturata serve sia ai progettisti che la redigono sia ai committenti che vogliono sapere cosa aspettarsi quando affidano la pratica a un tecnico.
Questa guida segue la struttura aggiornata al D.M. 28/10/2025, operativo dal 3 giugno 2026.
I tre schemi di riferimento
Il D.M. 26/06/2015 ha definito tre schemi distinti di compilazione, in funzione del tipo di intervento:
- nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici a energia quasi zero
- riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, edifici esistenti con riqualificazione dell’involucro e degli impianti termici
- riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Lo schema da usare dipende quindi dall’intervento specifico. Con il D.M. 28/10/2025, i modelli ufficiali non sono ancora stati aggiornati: fino a quando non lo saranno, il progettista è tenuto ad allegare autonomamente alla relazione tutte le informazioni aggiuntive richieste dalla nuova normativa.
La struttura della relazione
Informazioni generali
La prima sezione raccoglie i dati identificativi dell’intervento: tipo di opere, localizzazione, classificazione dell’edificio, dati del committente e del professionista incaricato.
Fattori tipologici dell’edificio
Questa sezione richiede tre allegati grafici obbligatori:
- piante di ciascun piano con orientamento e indicazione d’uso dei locali
- prospetti e sezioni con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare
- elaborati grafici relativi a eventuali sistemi solari passivi
Parametri climatici della località
Vanno indicati: gradi giorno, temperatura minima di progetto per il periodo invernale, temperatura massima estiva dell’aria esterna. Questi dati influenzano direttamente i calcoli di trasmittanza e di fabbisogno energetico.
Dati tecnici e costruttivi dell’edificio
In questa sezione confluiscono tutti i dati costruttivi rilevanti per le verifiche energetiche: caratteristiche dell’involucro opaco e trasparente, ponti termici, inerzia termica, schermature solari. Con il D.M. 28/10/2025, per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di primo livello è obbligatorio utilizzare le superfici esterne lorde e valutare puntualmente i ponti termici attraverso le trasmittanze termiche lineiche.
Dati relativi agli impianti
Una delle sezioni più articolate. Deve contenere informazioni dettagliate su:
- impianti termici: descrizione generale, caratteristiche dei generatori, sistemi di regolazione, terminali di erogazione, condotti di evacuazione fumi, isolamento termico delle reti di distribuzione, schemi funzionali
- impianti fotovoltaici
- impianti solari termici
- impianti di illuminazione
- altri impianti rilevanti ai fini energetici
Con il D.M. 28/10/2025, per gli edifici non residenziali con impianti termici sopra i 290 kW va documentata anche la conformità ai requisiti BACS (sistemi di automazione e regolazione di classe B o superiore), oppure motivata esplicitamente la mancata installazione.
Principali risultati dei calcoli
Questa sezione raccoglie gli esiti di tutte le verifiche energetiche richieste:
- prestazioni dell’involucro edilizio e ricambi d’aria
- indici di prestazione energetica per climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione
- valutazione degli impianti solari termici e fotovoltaici
- consuntivo energetico complessivo
- valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi ad alta efficienza
Se l’edificio rispetta tutti i requisiti previsti, può essere classificato come edificio a energia quasi zero (NZEB).
Deroghe motivate
Se il progetto non rispetta uno o più obblighi generalmente previsti dalla normativa, ma ricade in un caso per cui è ammessa deroga, questa sezione deve contenere la motivazione dettagliata.
Documentazione allegata obbligatoria
Oltre agli elaborati grafici già citati, vanno allegati:
- schemi funzionali degli impianti
- tabelle con le caratteristiche termiche e igrometriche dei componenti opachi, con verifica dell’assenza di rischio muffe e condensazioni interstiziali
- tabelle con le caratteristiche termiche dei componenti finestrati e la loro permeabilità all’aria
- schede di valutazione della fattibilità per sistemi alternativi ad alta efficienza
Dichiarazione di rispondenza
L’ultima sezione è la dichiarazione firmata dal progettista, con cui attesta sotto la propria responsabilità che:
- il progetto è conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 192/2005 e del relativo decreto attuativo
- il progetto rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili
i dati e le informazioni contenuti nella relazione sono conformi agli elaborati progettuali
L’asseverazione a fine lavori
La relazione Legge 10 non si chiude con la consegna al Comune. A fine lavori, il direttore dei lavori deve asseverare la conformità tra quanto realizzato e quanto dichiarato in relazione, e presentare l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio realizzato contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Senza questa asseverazione, la fine lavori risulta inefficace a qualsiasi titolo.
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