D.M. 28/10/2025 — tutto quello che cambia per la relazione energetica dal 3 giugno 2026

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Dal 3 giugno 2026 entra in vigore il D.M. 28 ottobre 2025, che aggiorna in modo sostanziale i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Per i professionisti che redigono la relazione tecnica ex Legge 10, questo significa dover fare i conti con nuovi parametri di calcolo, nuovi obblighi documentali e alcune novità che riguardano specifiche categorie di intervento. In questo articolo raccogliamo le modifiche principali che impattano direttamente sulla redazione della relazione energetica.

 

L’impostazione generale resta, ma i contenuti cambiano

 

Il nuovo decreto non stravolge l’architettura della relazione tecnica: il progettista deve continuare a inserire tutti i calcoli e le verifiche energetiche necessari ad attestare la conformità del progetto. Ciò che cambia sono i parametri di riferimento, i metodi di calcolo e alcuni obblighi aggiuntivi che si sommano a quelli già vigenti.

Un aspetto pratico da tenere a mente: i nuovi schemi ministeriali ufficiali non sono ancora stati aggiornati. Fino a quando non lo saranno, il D.M. 28/10/2025 chiarisce esplicitamente che tutte le informazioni aggiuntive richieste devono essere allegate dal progettista alla relazione tecnica. In sostanza, chi redige la pratica dovrà integrare autonomamente la documentazione con i nuovi dati richiesti.

 

Le novità sul calcolo dell’involucro

 

Le modifiche più rilevanti riguardano i parametri dell’edificio di riferimento e le modalità di verifica dell’involucro.

  • Superfici esterne lorde

Per le verifiche sull’involucro si passa all’utilizzo delle superfici esterne lorde al posto delle superfici nette. Questo cambia concretamente i calcoli e richiede attenzione nella raccolta dei dati di progetto.

  • Ponti termici nell’edificio di riferimento

Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, i parametri dell’edificio di riferimento includono ora la valutazione puntuale dei ponti termici attraverso le trasmittanze termiche lineiche. Le tipologie considerate sono: aggancio balcone, davanzale, spalla, architrave e cassonetto serramento. Si tratta di un’integrazione che rende il calcolo più preciso ma anche più articolato.

  • Coefficiente globale di scambio termico H’T

I valori massimi ammissibili del coefficiente H’T vengono differenziati tra edifici nuovi e ristrutturazioni importanti di primo livello. Per i calcoli funzionali a queste verifiche diventa obbligatorio l’utilizzo delle superfici esterne lorde. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, invece, viene eliminata la verifica rispetto al valore massimo dell’H’T. Rimane però l’obbligo di verificare la trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici, valutati su 11 tipologie differenti.

 

Impianti: pompe di calore e sistemi di automazione

 

Pompe di calore e macchine frigorifere

Per questi impianti il decreto introduce il riferimento ai regolamenti di prodotto emanati ai sensi della Direttiva Ecodesign (2009/125/EC e Regolamento 2017/1369/UE). Le prescrizioni contenute in tali regolamenti devono essere considerate nella compilazione della relazione.

Sistemi BACS negli edifici non residenziali

Gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW devono essere obbligatoriamente dotati di sistemi di automazione e regolazione (BACS) di classe B o superiore, secondo la norma UNI EN ISO 52120-1. L’obbligo si applica a condizione che l’installazione sia tecnicamente fattibile e che il tempo di ritorno semplice dell’investimento sia inferiore a 6 anni, al netto di incentivi o benefici fiscali.

Se queste condizioni non sono soddisfatte e i sistemi BACS non vengono installati, il progettista deve motivare esplicitamente la mancata installazione all’interno della relazione tecnica.

Lo stesso principio vale per i dispositivi autoregolanti della temperatura in caso di sostituzione del generatore di calore: se l’installazione non è tecnicamente realizzabile o non garantisce un ritorno entro 6 anni, la scelta va motivata nella relazione.

 

Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

 

Il decreto introduce obblighi specifici legati alla mobilità elettrica, differenziati per destinazione d’uso.

  • Edifici residenziali nuovi o oggetto di ristrutturazione importante con più di 10 posti auto: obbligo di predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti.
  • Edifici non residenziali: obblighi più stringenti, che includono l’installazione effettiva dei punti di ricarica.

     

Integrazione delle fonti rinnovabili cosa va in relazione

 

L’obbligo di integrare le fonti rinnovabili e di documentarlo nella relazione tecnica rimane fermo. Se l’adempimento non è tecnicamente o economicamente realizzabile, il professionista deve indicare esplicitamente nella relazione la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili. In assenza di obbligo di relazione, la dimostrazione di impossibilità va comunicata direttamente al Comune.

Nei casi di impossibilità per nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti di primo livello, è in ogni caso obbligatorio raggiungere un valore di energia primaria non rinnovabile (EPH,C,W,nren) inferiore al limite calcolato per i servizi effettivamente presenti.

 

Sostituzione dei serramenti quando la relazione si semplifica

 

Per gli interventi limitati alla sostituzione dei serramenti, il nuovo decreto introduce alcune semplificazioni documentali. In determinati casi è ammessa una compilazione parziale della relazione, limitata ai parametri prestazionali dei nuovi infissi: trasmittanza termica, permeabilità all’aria e fattore di trasmissione solare totale.

In presenza di chiusure oscuranti, o quando la verifica del fattore solare risulta già soddisfatta, la relazione può essere sostituita da una dichiarazione dell’impresa esecutrice accompagnata dalla documentazione di marcatura CE dei serramenti forniti.

 

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pubblicato il 25 Giugno 2026 | My-Pratiche Informa
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