Quando non serve la relazione energetica (e quando basta la dichiarazione dell’impresa)
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Non tutti gli interventi sull’edificio richiedono la relazione tecnica ex Legge 10. Esistono casi in cui l’obbligo non scatta affatto, e altri in cui è ammessa una documentazione semplificata in sostituzione della relazione completa.
Conoscere queste eccezioni è utile sia per i professionisti che gestiscono la pratica, sia per i committenti che vogliono capire cosa gli sarà richiesto.
Gli interventi esonerati dall’obbligo
La relazione Legge 10 non è richiesta nei seguenti casi:
- tinteggiatura esterna e manutenzione ordinaria
- sostituzione dei serramenti in determinati casi (vedi sotto)
- sostituzione del generatore di calore con potenza inferiore a 50 kW, senza cambio di combustibile e senza cambio di tipologia di generatore
- installazione di pompe di calore con potenza termica inferiore a 15 kW
Sono inoltre esclusi dall’obbligo alcune categorie di edifici:
- edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali)
- edifici industriali e artigianali riscaldati esclusivamente da reflui del processo produttivo
- edifici rurali non residenziali privi di impianto termico
- edifici inagibili o collabenti
- fabbricati isolati con superficie utile inferiore a 50 m²
- edifici non compresi nelle categorie del D.P.R. 412/1993: box, cantine e simili
edifici adibiti a luoghi di culto o attività religiose
Sostituzione dei serramenti: quando basta la dichiarazione dell’impresa
Per gli interventi che riguardano solo la sostituzione dei serramenti, il D.M. 28/10/2025 introduce alcune semplificazioni documentali. In due casi specifici la relazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione dell’impresa esecutrice:
- quando si tratta di riqualificazione energetica su superficie disponibile inferiore al 25% della superficie disperdente
- in presenza di chiusure oscuranti, o quando la verifica del fattore di trasmissione solare totale risulta già soddisfatta
In questi casi l’impresa deve rilasciare una dichiarazione che attesti la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti, accompagnata dalla documentazione di marcatura CE dei nuovi serramenti forniti dal fabbricante. La documentazione deve riportare obbligatoriamente:
- trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura
- permeabilità all’aria
fattore di trasmissione solare totale (può essere omesso in presenza di chiusure oscuranti)
Quando invece la relazione è comunque obbligatoria
Se la sostituzione dei serramenti non rientra nei casi sopra descritti — ad esempio perché la superficie interessata supera il 25% di quella disperdente — la relazione tecnica rimane obbligatoria, anche se può essere compilata in forma parziale, limitata ai soli parametri prestazionali dei nuovi serramenti.
Allo stesso modo, la sostituzione del generatore di calore richiede la relazione ogni volta che comporta un cambio di combustibile o un cambio di tipologia di generatore, indipendentemente dalla potenza.
Un’attenzione particolare: i BACS in caso di sostituzione del generatore
Con il D.M. 28/10/2025, la sostituzione del generatore di calore porta con sé un obbligo aggiuntivo: i dispositivi autoregolanti della temperatura per i singoli ambienti devono essere installati contestualmente, a condizione che l’installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca un tempo di ritorno dell’investimento inferiore a 6 anni. Se queste condizioni non sono soddisfatte, il progettista deve motivare esplicitamente la mancata installazione all’interno della relazione tecnica.
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