Cos'è la Relazione tecnica energetica?

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La ex Legge 10/91 oggi regolata dall'Art. 8 Dlgs 192/05 di cosa si tratta e quando è obbligatoria

La relazione tecnica di progetto in ambito energetico, spesso chiamata Relazione Legge 10/91 (o “relazione ex Legge 10”), è un documento tecnico richiesto in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi sugli impianti e riqualificazioni energetiche.

Si tratta di un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni energetiche e il rendimento del sistema edificio-impianto, con particolare attenzione a dispersioni termiche, caratteristiche costruttive e componenti impiantistiche.

 

Cosa indica la Relazione tecnica (Legge 10)

 

La relazione deve essere redatta secondo gli schemi di riferimento previsti dal Decreto Requisiti Minimi e deve includere:

  • i dati tecnici e costruttivi dell’edificio oggetto di calcolo;
  • le caratteristiche dei relativi impianti (termici e, se previsti, di climatizzazione);
  • i calcoli e le verifiche di conformità ai requisiti energetici applicabili;
  • l’attestazione di rispondenza alle prescrizioni sul contenimento dei consumi energetici.

In sostanza, la Relazione Legge 10 è un documento di progetto: riporta le verifiche da soddisfare prima dell’esecuzione dell’intervento e dimostra il rispetto delle norme sul risparmio energetico dell’edificio e dei relativi impianti.

 

Chi la redige e quando va presentata

 

La relazione deve essere redatta da un professionista abilitato (ad esempio ingegnere, architetto, geometra, perito edile).

Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche previste dalla normativa (es. D.Lgs. 192/05) nella relazione tecnica, che il proprietario (o più spesso il tecnico incaricato) deposita presso le amministrazioni competenti insieme alla documentazione edilizia.

La Relazione Legge 10 va presentata prima dell’avvio dei lavori e, in genere, si deposita insieme a CILA/SCIA o all’istanza di permesso di costruire (o comunque contestualmente alla pratica edilizia). Questo adempimento è importante anche per non compromettere eventuali agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi.

 

Quando è obbligatoria

 

  • Nuova costruzione;
  • Ristrutturazione importante di primo e secondo livello;
  • Riqualificazione energetica (quando l’intervento ricade nei casi previsti dalla normativa).

 

Quando non è obbligatoria (casi frequenti)

 

  • Installazione di pompa di calore con potenza termica non superiore a 15 kW;
  • Sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione con potenza inferiore a 50 kW.
pubblicato il 26 Marzo 2025 | Edilizia Sostenibile e Impianti | My-Pratiche Informa
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