Cos'è la Relazione tecnica energetica?

La ex Legge 10/91 oggi regolata dall'Art. 8 Dlgs 192/05 di cosa si tratta e quando è obbligatoria

La relazione tecnica di progetto in ambito energetico, conosciuta anche come relazione legge 10/91, è un documento obbligatorio nei casi di nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi sugli impianti e riqualificazioni energetiche.

 

La relazione tecnica, comunemente conosciuta come relazione legge 10 o relazione ex legge 10, definita anche relazione energetica, è un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio-impianto, con particolare attenzione alle dispersioni termiche.

 

COSA INDICA

 

La relazione tecnica deve essere conforme agli schemi di riferimento previsti dal decreto requisiti minimi.

Deve contenere i dati tecnici e costruttivi dell’edificio oggetto di calcolo e dei relativi impianti.

 

la relazione legge 10 è un documento di progetto, fornisce tutte le verifiche da soddisfare prima di effettuare l’intervento stesso e attesta la rispondenza alle prescrizioni relative al contenimento dei consumi energetici degli edifici e dei relativi impianti termici.

 

Va consegnata prima dell’avvio dei lavori, quando si tratta di edifici di nuova costruzione.

Deve essere redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito edile).

 

Il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal D.Lgs. 192/05 nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio (o più usualmente il tecnico) deve depositare presso le amministrazioni competenti, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.

 

Pertanto la relazione legge 10 va consegnata insieme alla CILA/SCIA o all’istanza di permesso di costruire e comunque prima dei lavori.

Questo adempimento è fondamentale anche per non perdere eventuali benefici fiscali legati ai bonus edilizi.

 

QUANDO E' OBBLIGATORIA

 

  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione importante di primo e secondo livello;
  • riqualificazione energetica.

 

QUANDO NON E' OBBLIGATORIA

 

  • installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW;
  • sostituzione del generatore di calore dell’ impianto di climatizzazione avente potenza inferiore a 50kW.
pubblicato il 26 Marzo 2025 | Edilizia Sostenibile e Impianti | My-Pratiche Informa
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